Art. 7.
(Attacco e distruzione di beni culturali).

      1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
      2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
      3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.

 

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